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Investimento nel pubblico: soggetti abilitati e autorizzazioni


Per lo svolgimento dell’attività di investimento nei confronti del pubblico è previsto un rigoroso sistema di “riserve” in favore di imprese specificamente autorizzate (c.d. soggetti abilitati), tra le quali si segnalano:
le banche e le imprese di investimento (SIM) che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico i servizi di investimento per i quali siano state autorizzate, rispettivamente, dalla Banca d’Italia o dalla Consob;
le società di gestione del risparmio italiane (SGR) e comunitarie che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio, nonché quello di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi per i quali abbiano ottenuto autorizzazione dalla Banca d’Italia o dallo Stato comunitario d’origine;
le SICAV, autorizzate dalla Banca d’Italia, che svolgono attività di investimento collettivo del patrimonio mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;
gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto nel TUB, che, ove autorizzati dalla Banca d’Italia, svolgono i servizi di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati e di collocamento di strumenti finanziari.
I presupposti per la concessione dell’autorizzazione hanno come nucleo centrale:
- la necessità da parte dell’impresa dell’adozione di una specifica forma (s.p.a.) e di un capitale minimo;
- la presenza di requisiti di professionalità e onorabilità dei soci di riferimento e degli esponenti aziendali;
- una struttura del gruppo di appartenenza tale da non impedire l’effettivo esercizio della vigilanza da parte degli organi competenti.
Come le banche, anche le società che svolgono le attività ora menzionate, sono sottoposte a vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare da parte della Banca d’Italia e della Consob: tale vigilanza “ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario”.
Le competenze tra Banca d’Italia e Consob sono tendenzialmente ripartite per finalità: alla Banca d’Italia spetta la vigilanza in ordine all’adeguatezza e alla stabilità patrimoniale delle imprese; alla Consob quella sulle procedure relative ai servizi prestati e sulle regole di comportamento, contrattuali e informative, fra l’impresa e gli investitori.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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