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La nozione di concorrenza sleale


Libertà di concorrenza non significa che ogni condotta concorrenziale sia lecita.
L’imprenditore deve comunque improntare i suoi comportamenti nei confronti degli altri imprenditori ai principi generali di lealtà e di correttezza.
Gli artt. 2598 ss. c.c. sono espressamente dedicati alla repressione degli atti di concorrenza sleale, identificandone le fattispecie tipiche e dettando regole speciali in ordine ai presupposti e agli strumenti della tutela accordata al soggetto leso.
Si è discusso a lungo e ancora si discute sull’identificazione degli interessi da tale disciplina tutelati.
Se sia cioè una normativa che mira a garantire il rispetto delle regole di lealtà e correttezza nei soli rapporti fra imprenditori oppure se si debba ritenere che l’accesso a tale tutela vada esteso a soggetti diversi dagli imprenditori lesi dall’atto di concorrenza sleale (in particolare i consumatori).

Gli atti di concorrenza sleale


L’art. 2598 c.c. contiene un elenco delle fattispecie di concorrenza sleale.
Di queste, le prime due sono tipiche; l’ultima è una clausola generale che sanziona ogni “mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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