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La separazione patrimoniale


Il dissesto dell’intermediario autorizzato è spesso accompagnato dalla confusione fra il suo patrimonio e quello degli investitori nonché fra i patrimoni dei diversi investitori.
Ciò rende difficile, e a volte irrealizzabile, ricostruire l’esatta situazione patrimoniale di ciascun investitore ponendo così a serio rischio la materiale possibilità di recuperare gli strumenti finanziari e il denaro di sua spettanza.
Al fine di evitare tali situazioni, il TUF prevede la regola della separazione patrimoniale: gli strumenti finanziari e il denaro dell’investitore detenuti a qualsiasi titolo dal soggetto abilitato costituiscono un patrimonio distinto da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti; da ciò l’impossibilità che tale patrimonio sia oggetto di azioni esecutive da parte dei creditori dell’intermediario.
Più in generale, all’intermediario è vietato, senza assenso del cliente, di disporre per fini propri o di terzi degli strumenti finanziari o del denaro.
In sede concorsuale si prevede che, nella fase di formazione dello stato passivo, le pretese degli investitori siano separate da quelle dei creditori dell’intermediario e che gli investitori abbiano diritto alla restituzione (come si addice ai titolari di un diritto reale) degli strumenti finanziari e del denaro.
Il mancato rispetto delle regole sulla separazione patrimoniale può tuttavia condurre all’impossibilità dell’effettiva tutela di tali diritti degli investitori fino alla loro equiparazione con i creditori chirografari.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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