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La tipicità delle società nella disciplina giuridica


La disciplina delle società non è unitaria, ma si articola in diverse forme che vengono chiamate, nel linguaggio del legislatore, tipi.
I tipi di società elencati nel codice sono:
- società semplice;
- società in nome collettivo (s.n.c.);
- società in accomandita semplice (s.a.s.);
- società per azioni (s.p.a.);
- società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);
- società e responsabilità limitata (s.r.l.);
- società cooperativa e mutua assicuratrice.
I tipi si differenziano tra loro principalmente per le regole di forma e organizzazione dell’attività comune nonché di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.
Dall’art. 2249 c.c., dove di precisa che l’esercizio in forma societaria di un’attività commerciale può svolgersi solo utilizzando i tipi diversi dalla società semplice, viene solitamente tratto il più generale principio di tipicità dei tipi di società: cioè il divieto per l’autonomia negoziale di creare modelli societari alternativi o ibridi rispetto a quelli espressamente previsti nel codice, rendendo così immediatamente identificabile il nucleo della loro disciplina organizzativa e patrimoniale.
Dal principio di tipicità si trae inoltre il corollario che società semplice e società in nome collettivo sono i c.d. tipi residuali per l’esercizio in comune rispettivamente delle attività economiche non commerciali e commerciali, qualora le parti costituiscano una società senza scegliere un tipo particolare.
Non è frequente che l’autonomia negoziale crei società atipiche: semmai accade che le parti,pur scegliendo un tipo, inseriscano nel contratto clausole contraddittorie con gli elementi caratterizzanti del tipo stesso (c.d. clausole atipiche).
Il tasso di inderogabilità della disciplina varia significativamente a seconda dei tipi.
Cosa succede se le parti creano una società atipica o adottano clausole atipiche incompatibili con il tipo prescelto?
Nel primo caso si afferma la nullità della società; nell’ipotesi di clausole atipiche, invece, si afferma prevalentemente la loro nullità e l’applicazione della disciplina del tipo sottostante.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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