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La violazione dell’obbligo di lanciare un’offerta pubblica obbligatoria


La violazione dell’obbligo di lanciare un’offerta pubblica obbligatoria, oltre a (modeste) sanzioni amministrative, comporta:
- la sospensione del diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta;
- l’obbligo di vendere le azioni eccedenti la soglia rilevante entro 12 mesi;
- l’annullabilità delle delibere assunte con il voto determinante di coloro che avrebbero dovuto astenersi; l’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob.
L’inosservanza dell’obbligo di o.p.a. non è sanzionata in forma specifica tramite la coazione a promuoverla.
I soggetti che avrebbero avuto diritto a ricevere l’offerta possono agire per il risarcimento del danno.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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