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Le caratteristiche dell’offerta pubblica


L’offerta deve essere irrevocabile: ogni clausola contraria è nulla.
Va rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto.
Il reg. emittenti ammette che all’offerta siano apposte condizioni purché il loro verificarsi non dipenda dalla mera volontà dell’offerente.
L’offerente deve indicare il quantitativo di prodotti finanziari per cui l’offerta è lanciata.
Oltre a questa soglia può altresì indicare il quantitativo minimo al di sotto del quale non accetterà le adesioni; può inoltre riservarsi di accettare anche un quantitativo maggiore di quello indicato nell’offerta.
L’offerente deve comunque indicare nel documento il criterio di riparto (normalmente quello proporzionale) qualora le adesioni superino l’importo richiesto, ed egli non decida di acquistare anche il surplus.
Il corrispettivo offerto può essere costituito sia da denaro (o.p.a.), sia da altri prodotti finanziari (o.p.s.), sia misto (o.p.a.s.).
Il corrispettivo offerto può sempre essere modificato in aumento fino a 3 giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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