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Le cooperative “altre”


Le cooperative che non abbiano i requisiti appena visti rappresentano le c.d. cooperative “altre”: sono anch’esse destinatarie, eccetto specifica previsione contraria delle singole leggi speciali, di agevolazioni di varia natura (previdenziale, finanziaria, ecc…), ma non di quelle di natura fiscale.
La disciplina delle due categorie di cooperative è sostanzialmente omogenea salvo quanto è appena visto in tema di limiti alla distribuzione di utili.
Una cooperativa può essere “altra” fin dall’origine oppure perché elimina una delle citate clausole statutarie oppure ancora perché per due esercizi consecutivi, non rispetta la condizione di prevalenza.
Pur divenendo altra, la cooperativa può continuare ad avvalersi nella sua attività dell’intero patrimonio accumulato in regime di agevolazione fiscale, ma di esso deve tenersi memoria al fine della devoluzione mutualistica, qualora in seguito la cooperativa si sciolga o si trasformi in società lucrativa.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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