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Le prestazioni accessorie


Si è detto che le attività non sono suscettibili di essere oggetto di conferimento.
La società può procurarsele tramite normali contratti che possono intercorrere anche con il socio.
I due rapporto però corrono su binari paralleli, ciascuno è indipendente dall’altro: il socio continua ad essere tale anche se il contratto a latere si estingue; quest’ultimo continua a produrre effetti anche se il soggetto aliena le azioni.
Per consentire un collegamento tra qualità di socio e prestazioni contrattuali, l’ordinamento offre lo strumento delle azioni con prestazioni accessorie.
L’atto costitutivo può stabilire che il socio, oltre al conferimento, sia tenuto anche ad eseguire prestazioni accessorie.
In tal modo viene realizzato il collegamento tra qualità di socio e prestazione accessoria: il soggetto è obbligato a eseguire la prestazione solo se e fino a quando è socio.
Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni accessorie devono essere nominative e, proprio perché non sono indifferenti le caratteristiche del soggetto tenuto alla loro esecuzione, non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Poiché le modalità delle prestazioni accessorie sono stabilite nell’atto costitutivo, la loro variazione segue le regole formali previste per le modificazioni statutarie.
Tuttavia, per questa ipotesi, se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, la modificazione è possibile solo con il consenso di tutti i soci: è l’unico caso di decisione all’unanimità prevista nella disciplina delle s.p.a.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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