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Lo scioglimento parziale del rapporto sociale: l’esclusione del socio


Con l’istituto dell’esclusione si offre ai soci sia la possibilità di sanzionare comportamenti contrari al dovere di collaborazione e reciproca lealtà nell’esecuzione del rapporto sociale, ovvero specifici inadempimenti agli obblighi assunti, sia comunque di sciogliere il rapporto sociale in talune ipotesi nelle quali la sua prosecuzione ha perso ragione.
In alcuni casi lo scioglimento del rapporto sociale è ricollegato direttamente dalla legge al verificarsi di determinati eventi (c.d. esclusione di diritto).
Non richiede una decisione ad hoc degli altri soci, né può da questi essere impedita.
Negli altri casi l’esclusione consegue ad una decisione dei soci.
I casi in cui la legge permette l’esclusione facoltativa sono:
- gravi inadempienze del socio alle obbligazioni che discendono dalla legge o dal contratto sociale;
- perdita o diminuzione della capacità di agire, cioè interdizione, legale o giudiziale, o inabilitazione del socio ovvero sua condanna a pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- sopravvenuta impossibilità del conferimento del socio, cioè a prestare l’opera che si era obbligato a conferire ovvero perimento, senza colpa degli amministratori, della cosa conferita in godimento, ovvero ancora perimento della cosa - che il socio si era obbligato a conferire prima che la società ne acquisti la proprietà.
Si ritiene, inoltre, che il contratto sociale possa prevedere ulteriori ipotesi di esclusione facoltativa, purché queste siano specifiche: è, quindi, illegittima la clausola di esclusione per mera volontà degli altri soci oppure per “giusta causa”.
L’esclusione avviene, come si è detto, su delibera dei soci.
La particolare delicatezza della deliberazione ha indotto il legislatore, caso unico nelle società di persone, a dettare una pur embrionale disciplina del procedimento di esclusione.
La delibera è presa a maggioranza dei soci da calcolarsi per teste e non per quote, senza tener conto del socio da escludere.
La legge, a tutela del socio, prescrive che la deliberazione debba essergli comunicata e che essa abbia effetto solo dopo il decorso di 30 giorni.
In questi 30 giorni, il socio può proporre opposizione giudiziale contro l’esclusione e il tribunale può sospenderne in via cautelare gli effetti.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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