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Nomina e durata degli amministratori


La nomina degli amministratori spetta all’assemblea.
Fanno eccezione a questo principio:
- la nomina dei primi amministratori nell’atto costitutivo;
- la possibilità che lo statuto preveda la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione da parte dei portatori degli strumenti finanziari;
- la possibilità che la legge o lo statuto conferiscano la facoltà di nominare uno o più amministratori allo Stato azionista della società.
La durata della carica è stabilita dallo statuto o, in mancanza, dall’assemblea al momento della nomina; essa tuttavia non può essere superiore a 3 esercizi.
Salvo diversa disposizione statutaria gli amministratori sono rieleggibili.
L’assunzione della carica richiede, oltre alla nomina, l’accettazione da parte dell’eletto.
Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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