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Oggetto del brevetto e requisiti di brevettabilità


L’art. 45 c.p.i. definisce quale oggetto del brevetto “le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”.
Questa definizione fa coincidere l’invenzione brevettabile con la soluzione originale di un problema tecnico.
L’art. 45 c.p.i. opera anzitutto un’elencazione di ciò che non è brevettabile: le scoperte, le teorie scientifiche, i giochi matematici, i principi o metodi per attività intellettuali o commerciali, le presentazioni di informazioni e, esclusione rilevante e a lungo discussa, i programmi per elaboratori (c.d. software, tutelabile mediante la disciplina del diritto d’autore).
Questi casi confermano la tradizionale esclusione dall’area dell’invenzione della mera scoperta insuscettibile di applicazione pratica diretta nella produzione diretta di beni o servizi.
Ma il grande campo, sostanzialmente privo di disciplina nel nostro paese e dunque affidato alle regole generali, nel quale attualmente sorgono le dispute economicamente e socialmente più rilevanti sulla brevettabilità è quello delle biotecnologie.
I requisiti di legge per la brevettabilità di un’invenzione, che può riguardare tanto un prodotto quanto un procedimento, sono:
- industrialità, che indica l’attitudine dell’invenzione ad avere un’applicazione industriale;
- novità, che si ha quando l’invenzione “non è compresa nello stato della tecnica”;
- originalità, che, in aggiunta al requisito della novità, indica che l’invenzione deve rappresentare un significativo progresso tecnico;
- liceità, di invenzione illecita si parla, ad esempio, oltre che nei casi di divieto legislativo di brevettabilità di cui si è detto, per i farmaci nocivi della salute.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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