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Strumenti finanziari partecipativi


La scarsa disciplina legislativa che riguarda gli strumenti finanziari partecipativi si basa sui seguenti punti fondamentali:
- in base all’art. 23466 c.c. la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto in assemblea;
- ai sensi dell’art. 23492 c.c. l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione ai dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi da azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea;
- l’art. 23515 c.c. prevede che gli strumenti finanziari possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare che sia a essi riservata la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco;
- l’art. 2376 c.c. prevede le assemblee speciali dei possessori “di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi”.
Una ricostruzione di queste norme può dare le seguenti indicazioni:
- salvo che non si tratti di strumenti finanziari assegnati ai dipendenti, l’emissione di questi titoli richiede l’esecuzione di un apporto da parte del sottoscrittore;
- l’apporto può consistere non solo in denaro, crediti o beni in natura, ma anche in prestazioni d’opera o di servizi;
- gli apporti eseguiti a fronte di strumenti finanziari non vengono imputati a capitale e i loro sottoscrittori non acquistano la qualità di soci;
- ciò peraltro non esclude che tali apporto possano essere, a differenza di quanto si è visto per le obbligazioni, caratterizzati dal rischio d’impresa anche per il capitale;
- ai sottoscrittori di strumenti finanziari, benché non soci, possono essere assegnati non solo diritti patrimoniali, ma anche diritti (sociali) amministrativi; non però il diritto di voto nell’assemblea generale;
- la legge rimette all’autonomia statutaria la determinazione di una serie di elementi relativi alla competenza per l’emissione e alla legge di circolazione (e addirittura alla loro possibile intrasferibilità).
In estrema sintesi può allora dirsi che in taluni casi non vi è differenza di sostanza tra azioni e “altri strumenti finanziari partecipativi” e che spetta discrezionalmente alla società decidere se, a fronte della richiesta al mercato di denaro, emettere azioni (imputando il conferimento a capitale e attribuendo la qualità di soci ai sottoscrittori) oppure strumenti finanziari (imputando l’apporto direttamente a patrimonio e non assegnando qualità di soci ai sottoscrittori).
Emerge che la nozione di “altri strumenti finanziari partecipativi” è di carattere residuale rispetto alle azioni e alle obbligazioni e serve per definire:
- quegli strumenti rappresentativi di apporti di vario tipo che, pur non imputabili o comunque non imputati a capitale sociale (come le obbligazioni), rappresentano, in tutto o in parte, un investimento di rischio (come le azioni) avendo un diritto al rimborso del capitale condizionato all’andamento economico della società;
- quegli strumenti che pur non conferendo la qualità di socio tuttavia assegnano al sottoscrittrice uno o più diritti di amministrazione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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