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Influire sul potere di organizzare di Stato, regioni ed enti locali


Vediamo ora chi o cosa può influire sul potere di organizzare di Stato, regioni ed enti locali:
- Il potere di organizzare è sempre sottoposto al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento (vedi, ad esempio, i concorsi pubblici) in virtù dell’art. 97 cost. e del principio di trasparenza.
- Può capitare che l’attuazione del diritto comunitario sia affidato ad apparati amministrativi i quali possono costituire autonomamente appositi apparati per lo svolgimento dei compiti comunitari.
- Il principio di tipicità prevede che solo la legge possa stabilire quali siano gli organi dotati del potere di emanare atti autoritativi, ciò influisce ovviamente sul potere di organizzare.
L’art. 97 cost. prevede che il potere di organizzare (esclusivo dello Stato) sia esercitato tramite leggi, generando così una riserva di legge relativa posta con la funzione di stabilire in quale maniera devono essere ripartiti i poteri di organizzazione tra Parlamento e Governo.
L’effetto di questa riserva è quello di attribuire al Parlamento il potere di decidere se e in che misura concedere al Governo il potere di organizzare oppure provvedere esso stesso.
Ovviamente il Parlamento non può riservarsi totalmente il potere di organizzare, in quanto la legge non è atto flessibile in grado di garantire il rispetto dei principi di buon andamento, cosa che i regolamenti governativi, invece, riescono a fare.
L’art. 95 cost. realizza, invece, una riserva di legge assoluta relativamente all’organizzazione dei Ministeri.
La norma, però, è contenuta nel titolo riguardante gli apparati di Governo e non in quello della pubblica amministrazione, ciò comporta che la riserva assoluta debba ritenersi riguardante solo gli apparati politici di Governo dei Ministeri mentre sull’organizzazione degli apparati amministrativi vige la riserva relativa dell’art. 97 cost.
La disciplina dell’art. 97 cost. non trova applicazione in tema di organizzazione amministrativa regionale in quanto le Regioni detengono una autonomia organizzativa assoluta, tramite gli statuti, anche relativamente ai principi generali.
Per gli enti locali, invece, l’art. 97 cost. trova regolare applicazione in quanto, come visto, gli statiti locali non possono prevalere sulle norme di principio statali.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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