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Valore del silenzio dell’amministrazione: assenso


La LPA prevede che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, se l’amministrazione non convoca una conferenza dei servizi decisoria o non respinge la domanda entro i termini previsti, il suo silenzio equivale ad un provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di diffide.
I provvedimenti concessi col silenzio possono essere soppressi soltanto tramite annullamento d’ufficio o revoca, qualora ne sussistano i presupposti, oppure tramite annullamento giudiziale richiesto da contro-interessati che subiscono illegittimamente dei pregiudizi dall’atto.
Con la l. 15/2005 il silenzio/assenso è ritenuto regola generale con cui trattare l’inerzia dell’amministrazione, anche se la Corte costituzionale lo ha ritenuta legittima nei soli casi in cui ci sia una pressoché totale mancanza di discrezionalità amministrativa.
Eccezioni a questa regola generale si hanno in casi in cui si ritenga necessario un atto espresso della P.A., data la sua importanza, o quando la legge attribuisca significato diverso al silenzio.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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