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Valore del silenzio dell’amministrazione: inadempimento


Quando si ricorre in sede giurisdizionale lamentando l’inerzia dell’amministrazione il silenzio assume la forma di un vero e proprio inadempimento.
Il problema, in questi casi, è riguardo a quali poteri disponga il giudice nei confronti dell’amministrazione:
- prima della l. 205/2000, il giudice poteva soltanto dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di prendere in esame l’istanza nei casi di attività discrezionali, mentre per gli atti frutto di attività vincolata poteva indicare quello che era il provvedimento dovuto e affermare il dovere dell’amministrazione di emanarlo, interpretando il silenzio come un rifiuto da parte dell’amministrazione.
- dopo la l. 205/2000, il giudice può ordinare alla P.A. di adempiere entro breve termine e se questa non lo fa può nominare un commissario ad acta che provvede al posto dell’amministrazione.
- dopo la l. 15/2005, modifica soltanto un aspetto della precedente disciplina affermando che, in attività vincolate, il giudice può effettuare al posto dell’amministrazione l’accertamento dei presupposti di fatto e quindi stabilire se l’atto debba essere emanato o meno.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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