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Valore del silenzio dell’amministrazione: rigetto


Il problema di dare valore di rigetto al silenzio dell’amministrazione si sentiva quando era necessario per poter esperire un ricorso giurisdizionale, ricorrere prima in via amministrativa e quindi avere in mano un diniego da parte dell’amministrazione.
In queste situazioni la giurisprudenza prevedeva che il cittadino, una volta scaduto il termine (60 giorni), dovesse inviare una diffida all’amministrazione competente ad emanare l’atto concedendo un nuovo termine per l’adempimento (30 giorni), alla scadenza del quale l’istanza si riteneva rigettata aprendo le porte ad un ricorso in sede giurisdizionale (entro 60 giorni).
Con la l. 1034/71 è prevista la possibilità di ricorrere al TAR, quindi un ricorso giurisdizionale, subito dopo la scadenza del termine di adempimento dell’amministrazione, ferma restando comunque la possibilità di un ricorso gerarchico concedendo all’organo superiore 90 giorni per l’adempimento, dopodiché si può nuovamente ricorrere in sede giurisdizionale.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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