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Investimenti stranieri in ambito di diritto internazionale

Le rivendicazioni dei paesi in via di sviluppo, favorevoli all’assoluta libertà dello stato territoriale sulle risorse naturali, non coincidono con quelle dei paesi industrializzati, favorevoli alla massima protezione degli investimenti stranieri.
La regola generale è data dall’art2 della Carta dei diritto e doveri, per la quale ogni stato è libero di disciplinare gli investimenti purché non neghi un’equa remunerazione del capitale straniero.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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