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Classificazione delle circostanze


Le circostanze possono classificarsi sulla base di tre parametri distintivi:
1. sulla base degli effetti
- circostanze aggravanti e attenuanti, a seconda che inaspriscano o diminuiscano la pena;
- circostanze comuni e speciali, a seconda che si applichino a tutti i reati o solo a uno specificatamente, o a un gruppo di reati di un certo tipo, come quelli in concorso o quelli tentati.
Solo su quelle speciali si pongono dubbi sulla loro distinzione da fattispecie autonome;
- circostanze proporzionali fisse e variabili, a seconda che la pena sia definita in proporzione di quella prevista per il reato base in maniera definita o dettando una cornice edittale proporzionale nella quale il giudice avrà discrezionalità nel definire in concreto la pena valutando le circostanza improprie.
L’aumento massimo di pena può essere fino ad un terzo, la diminuzione minima è fino all’unità, cioè 1€ o 1 giorno, salvo nelle circostanze speciali, le quali possono superare la soglia di un terzo;
circostanze indipendenti e autonome, a seconda che modifichino la cornice edittale della pena o mutino il tipo di pena stesso;

2. sulla base dei contenuti
- circostanze oggettive e soggettive, a seconda che si riferiscano a elementi oggettivi del reato (mezzi, oggetto, tempo, luogo, ecc…) o agli elementi soggettivi del reo (condizioni e qualità personali, intensità del dolo, grado di colpa, ecc…).
Tra le circostanza soggettive si distinguono quelle relative all’imputabilità: come le diminuzioni di pena per parziale vizio di mente o gli aumenti per ubriachezza volontaria o abituale; e quelle relative alla recidiva: la c.d. recidiva semplice, che si ha quando l’autore di un delitto non colposo è già stato in passato condannato per un delitto non colposo, fa aumentare la pena di 1/3, e la c.d. recidiva aggravata, pluriaggravata e reiterata, per il terzo reato, che prevedono aggravanti sempre maggiori;
- circostanze intrinseche ed estrinseche, a seconda che riguardino connotazioni proprie del fatto di reato (motivi a delinquere, qualità dell’oggetto, modalità della condotta, caratteristiche dell’evento, ecc…) o riguardino comportamenti successivi ed estranei al fatto di reato (risarcimento, eliminazione delle conseguenze, pentimento e aiuto all’autorità giudiziaria, ecc…).
Le circostanze intrinseche possono anche essere solo tentate, quelle estrinseche no;

3. sulla base della previsione legislativa
- circostanze definite e indefinite, a seconda che il legislatore abbia previsto dettagliatamente gli elementi in presenza dei quali sussiste la circostanza o li lasci alla discrezionalità de giudice.
In questo secondo caso c’è una deroga al principio di tipicità ed è per questo che le circostanze indefinite si applicano solo con effetti attenuanti: le c.d. attenuanti generiche;
- circostanze obbligatorie o facoltative, a seconda ce il giudice debba o possa applicarle qualora sussistano gli elementi.
La discrezionalità lasciata al giudice in quelle facoltative non è arbitraria ma deve tener conto se c’è un effettivo aumento o diminuzione di rimproverabilità nel soggetto dovuto, appunto, all’esistenza della circostanza.
Facoltative sono le circostanze relative alla recidiva, in quanto il giudice deve accertare l’effettiva insensibilità del reo al diritto.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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