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Il concetto di fattispecie


Per comprendere come sia individuabile il rapporto tra formulazione legislativa e contenuto di disvalore del reato si ricorre al concetto di fattispecie.
- Fattispecie astratta, ogni reato è descritto dal legislatore come una piccola storia di vita, ogni reato, nella sua fattispecie astratta, contiene implicitamente il suo disvalore e ogni elemento costitutivo di tale fattispecie è essenziale affinché si produca tale disvalore e sia applicabile tale norma.
Ad esempio l’omicidio della persona consenziente rende applicabile l’art. 579 c.p. anziché l’art. 575 c.p. in quanto il consenso del soggetto passivo fa cambiare il disvalore.
- Fattispecie concreta, fatto storico concreto che costituisce reato in quanto conforme ad una fattispecie astratta.
L’accertamento di questa corrispondenza si dice sussunzione e si realizza verificando la compatibilità degli elementi essenziali della fattispecie astratta con quella concreta.
La previsione delle varie fattispecie astratte fa sorgere all’attenzione il c.d. principio di tipicità, il quale prevede appunto che siano reati solo le fattispecie astratte previste dal legislatore in quanto esse contengono il disvalore.
Anche gli elemento essenziali devono essere previsti dal legislatore in quanto risiede in essi la formazione del disvalore.

Il principio di tipicità assolve tre funzioni particolari:
- realizza meglio lo scopo di prevenzione in quanto la previsione di fattispecie astratte fa capire meglio quali sono i comportamenti cui astenersi;
- garantisce la frammentarietà del diritto penale in quanto con le fattispecie si puniscono solo determinate aggressioni ai beni giuridici meritevoli e non una criminalizzazione generale;
- prevedendo più fattispecie si riesce a realizzare meglio il principio di proporzionalità in quanto esse permettono di fornire una previsione di pena più definita e meno lasciata alla discrezionalità del giudice, riuscendo così a garantire anche un trattamento omogeneo per reati omogenei.
Il procedimento logico-valutativo che porta alla formazione di una fattispecie astratta e di tutti i suoi elementi essenziali è la genesi della fattispecie.
Ciò avviene con un bilanciamento tra l’interesse di tutela del bene giuridico e gli altri “contro-interessi”.
Ad esempio, l’art. 615 bis c.p. prevede che sia violazione della privacy solo l’interferenza per mezzo di strumenti di registrazione visivo-sonora mentre la semplice veduta o il pedinamento, purché non molesto, non sono configurabili nel reato di violazione della privacy in quanto alla tutela del bene giuridico è preferita la tutela di contro-interessi come il diritto di veduta o di circolazione.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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