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Il dolo: rappresentazione del fatto tipico


- rappresentazione del fatto tipico, la struttura della rappresentazione non deve essere perfetta anche perché si tratta di un fatto futuro di cui non si può avere piena conoscenza, è sufficiente una visione approssimativa.
Se in questa vi è ignoranza di un elemento essenziale allora abbiamo un errore sul fatto, il mero dubbio non è esimente ma comporta un dolo meno grave.
Quanto all’oggetto della rappresentazione, deve riguardare quelli che sono considerati gli elementi essenziali del fatto tipico.
Inoltre è necessario che tali elementi siano rappresentati mentalmente col giusto valore sociale o normativo, ad esempio la bandiera italiana deve esser vista come simbolo e non come mera stoffa affinché sussista il reato di vilipendio alla bandiera.
Se tale consapevolezza non esiste allora si ha errore sul fatto.
Gli errori riguardanti gli elementi essenziali del fatto tipico, cioè gli errori sul fatto, possono essere:
- di percezione, quando si ha una difettosa conoscenza settoriale della realtà, confondendo una cosa con un’altra;
- di valutazione, quando non si da il giusto valore socio-normativo all’elemento.
Quando l’errore sul fatto è causato dal comportamento colposo del soggetto attivo questo non è più esimente della responsabilità ma il reato sarà imputabile per colpa, qualora tale reato sia previsto anche nella forma colposa.
L’errore sul fatto va tenuto distinto dall’errore sul precetto in quanto l’ignoranza di diritto non è esimente nel nostro ordinamento.
Ciò in quanto si ritiene che a livello psicologico un soggetto configuri precedentemente il fatto che vuol compiere in quanto soddisfa i suoi interessi e solo successivamente valuta la sua conformità con l’ordinamento.
Oltre a ciò l’ignoranza di diritto sarebbe un esimente che porterebbe ad una ingiustificata diversità di trattamento tra situazioni uguali.
Nel futuro se il diritto diverrà conoscibile e di conoscenza comune come i fatti naturali allora la differenza tra errore sul fatto e sul precetto potrebbe assottigliarsi.
Oltre a errore sul fatto e sul precetto esiste l’errore di esecuzione: l’aberratio.
Questo errore sussiste quando c’è divergenza tra rappresentazione e fatto non a causa di un’errata conoscenza ma a causa di un’errata esecuzione: il soggetto attivo voleva fare x e invece ha fatto y.
Quando ci si raffigura un comportamento legittimo ma si esegue un comportamento illegittimo il dolo non sussiste e quindi l’errore di esecuzione funge da esimente come l’errore sul fatto, salvo sussistenza di imputabilità colposa se l’errore dipende da colpa del soggetto attivo e il reato prevede la forma colposa.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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