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La differenza giuridica tra azione e omissione


L’azione è una condotta attiva o positiva che, cioè, consiste nel compiere uno o più movimenti corporei.
L’omissione, invece, è una condotta passiva o negativa che, cioè, consiste nel non compiere una certa azione ossia in una inerzia corporea.
Questa mancanza di effetto naturalistico crea non pochi problemi concettuali.
L’omissione è sempre un concetto di relazione con l’azione omessa, ed è un concetto normativo in quanto l’azione omessa deve essere oggetto di una pretesa.
Questa pretesa può trovare fondamento su norme giuridiche o su consuetudini sociali, il diritto penale da rilievo alle omissioni di azioni la cui pretesa si fonda su norme giuridiche, sia penali che extra-penali, ma anche, seppur in via eccezionale, su usi sociali.
Dal punto di vista politico-sostanziale una azione pretesa, in quanto la sua omissione è causa d’incriminazione, limita la sfera di libertà del soggetto costringendolo a conformarvisi.
Le azioni pretendono un comportamento negativo di astensione del soggetto, il quale resta libero di auto-determinarsi altrimenti, le omissioni pretendono un comportamento attivo limitando la libertà del soggetto a favore di uno spirito solidaristico.
Per quanto riguarda la sua non naturalità, l’omissione non è certo un comportamento inferiore, in quanto, in un’analisi socio-valutativa, da consistenza naturalistica anche ad un non fare fisico.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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