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Cartteristiche della Property

Cartteristiche della Property


Non è costituita da una cosa materiale, ma basata su rapporti feudali: dematerializzata e suscettibile di avere per oggetto anche una cosa non materiale. È un concetto infinitamente più elastico e coincide con le appartenenze, con la titolarità dei diritti.
CARATTERI: frazionata, dematerializzata, (cose, utilità, interessi..), non c’è distinzione fra titolarità formale e apparente.   
Ve ne sono 2 forme:
REAL: proprietà feudali e si proteggeva con un atto di investitura, diritto di ricavare da un feudo determinate qualità e di avere il pagamento delle tasse, di avere un proprio esercito. Questo grazie all’investitura che determinava privilegi e caratteristiche dell’essere proprietario: si potranno estrarre delle utilità strettamente specificate: proprietà non esclusiva ne materiale, ma determinata dall’atto di proprietà (atto pubblico formale di investitura: seisine. Questo atto era da provare).
Altra forma: PERSONAL: sono il prodotto di proprietà non feudali, ma derivanti da azioni di trespass.
Ma la dematerializzazione provoca dei problemi perché si rischia di far ricomprendere in questa categoria troppe cose. Il titolare può frazionare la proprietà e spezzare nel tempo e nello spazio quanto trasferito dal precedente  titolare, ma non può concedere più di quanto ha lui stesso ed è illimitata nel tempo e nel godimento. Trasferendo io costituisco un’altra forma di p. e rimango titolare della parte residuale, e nel momento in cui l’altro non eserciterà il proprio diritto tornerò titolare del tutto.
Possibility of reverter: tornare proprietario se una determinata condizione non si realizza; la condizione sospensiva non dà diritto alla tutela, mentre la condizione risolutiva dà diritto alla tutela.
Nella common law non c’è distinzione tra possesso e proprietà dato che la seisine si presume: si presume che io sia anche proprietario. Non viene distinta la proprietà formale dalle apparenze, ma chi ha il titolo migliore, precedente.

Vicende storiche della property

Ante X
La parte nordoccidentale della Francia: paesi di diritto consuetudinario considerato di stampo germanistico caratterizzato dall’utilità che si ritraggono dalla cosa e i diritti che possono ricadere sulla cosa. I paesi di centro e sud avevano la caratteristica di aver recepito il modello romanistico: “dominium” del soggetto sulla cosa: usus, fructus, abusus (poter consumare e utilizzare il bene), unico limite: divieto di godimento su cosa altrui.
La tradizione tedesca era molto diversa perché i territori della Germania avevo prevalenza di foreste piuttosto che campi coltivabili: vita non stanziale basata sul pascolo, e quindi non proprietà individuale ma collettiva e i beni du cui si poteva esercitare l’appartenenza erano beni mobili.

Inizio X sec.
Si concretizzano, realizzano, espandono i sistemi feudali e il sistema che si riprende era quello germanico: chi concede la terra non concede la proprietà, ma le utilità che la terra può dare. Non c’era più il rapporto con il bene, ma una raggiera di utilità che promanavano da quel bene tramite il trasferimento di diritti.

Dopo il periodo feudale
L’impalcatura del diritto di proprietà come si era consolidato rimane intatto anche se viene a crearsi il sistema feudale. Divorzio tra la scuola e il diritto: in Francia c’era una dottrina che si formava nelle scuole che rivalutavano il diritto romano quindi la proprietà che si studia è quella romanistica. Il diritto concreto era caratterizzato da un metodo di tipo germanico: ecco perché viene a crearsi una frattura. Con l’ascesa della borghesia, che poi diverrà la classe dominante, ci sarà un cambiamento di tendenza: la borghesia vuole più potere contro la nobiltà terriera e così vuole una proprietà non parcellizzata, quindi si vorrebbe tornare ad una proprietà di stampo romanistico.
La proprietà viene anche inserita nel codice come diritto naturale, inviolabile e sacro, ma quando vengono introdotti anche i beni immateriali (prop. Artistica, letteraria, brevetto, marchio..) la categoria romanistica non è più sufficiente perché non c’era il rapporto diretto con la cosa e si pensa quindi che più adatto sarebbe il modello germanistico e quindi l’utilità che si può trarre dalla cosa. Così i giuristi riprendono quei concetti anche perché nel frattempo quel tipo di proprietà non era mai scomparso dalla Francia dato che era una tradizione radicata e quindi difficile da cancellare. Il modello che sembrava ormai passato ritorna. La proprietà feudale non è mai stata del tutto riassorbita nel diritto continentale.

Integrazioni alla property:
la law of property ha una durata illimitata (fee simple absolute) con potere di disporre illimitato. Da questa posizione (es. del bastone) possono essere distaccate altre posizioni minori che insieme dovevano comporre un fee simple absolute. Possono essere fee for life o fee simple determined.
Pag. 161: si poteva concedere il fondo in godimento per un periodo di tempo determinato in cambio di un canone che poteva servire ad es. per ripagare un certo debito: ma non si veniva investiti: no real property.

Tratto da DIRITTO PRIVATO COMPARATO di Beatrice Cruccolini
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