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Definizione di diritto alla libertà di associazione

E’ sancita dall’art18cost. per associazioni si intendono formazioni sociali:
-su base volontaria;
-con un’organizzazione stabile.
Le garanzie poste dalla costituzione alla libertà di associazione sono 3:
-l’adesione all’associazione deve essere libera, ovvero tutti hanno libertà negativa di non aderire. Tuttavia la corte costituzione ha dichiarato compatibili con l’art18 una serie di associazioni obbligatorie come quelle degli ordini professionali.
-si può costituire un’associazione senza alcuna autorizzazione;
-le associazioni possono fare tutto quello che non è vietato al singolo dalla legge penale (si tratta di una riserva di legge rinforzata).
Il testo costituì vieta la formazione di 2 tipi di associazioni:
-segrete: ovvero quelle che occultano la loro esistenza e svolgono attività che interferiscono sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali (legge 17/82’);
-a carattere militare: che perseguono scopi politici.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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