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Definizione di leggi rinforzate e fonti atipiche

La costituzione ha previsto che per disciplinare una determinata materia bisogni seguire procedimenti particolari di formazione del progetto di legge, più complessi di quello ordinario, ovvero le leggi rinforzate; in altri casi ha previsto che una determinata legge abbia una collocazione particolare nel sistema delle fonti, non avendo esattamente la stessa forza attiva o passiva delle altre leggi ordinarie, le leggi atipiche.

Le  leggi rinforzate sono tali, perché è reso più complesso dell’ordinario il procedimento di formazione del progetto di legge. I procedimenti rinforzati sono procedimenti specializzati, seguite anche per produrre leggi specializzate. Anche per la loro posizione nel sistema delle fonti, essi presentano un aspetto molto particolare, perché si distinguono dalle leggi comuni sia per forza attiva (possono abrogare solo le leggi che hanno quello specifico contenuto), che per forza passiva (possono essere abrogate solo dalle leggi formate con quello specifico provvedimento).

Le fonti atipiche sono leggi che pur presentando la stessa forma della legge, hanno una posizione particolare nel sistema delle fonti, perché:
a) dotate di una forza passiva potenziata:non sono abrogabili dal referendum;
b) leggi meramente formali: cioè non introducono norme capaci di produrre effetti giuridici nell’ordinamento (leggi di approvazione di bilancio e legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali).

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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