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Funzioni di amministrazione della giustizia nell'ordinamento italiano

Nel nostro ordinamento sono istituiti giudici:
1)Ordinari: quelli che amministrano la giustizia civile  e penale.
Gli organi giudicanti civili, si dividono in:
- primo grado: giudice di pace e tribunale;
- secondo grado: corte d’appello, dinanzi alla quale è possibile impugnare le decisioni del tribunale di primo grado.
Gli organi giudicanti penali, si distinguono in:
-primo grado: giudice di pace, tribunale, tribunale dei minorenni e corte d’assise;
-secondo grado: corte d’appello, corte d’assise d’appello e tribunale della libertà.
Il pubblico ministero è l’organo requirente ovvero colui che, operando per la cura degli interessi pubblici, ha l’obbligo di agire in presenza di una notizia criminis.
2)Amministrativi: i tribunali amministrativi  regionali ed il consiglio di stato. Alla giurisdizione amministrativa compete la tutela degli interessi legittimi, attraverso l’eventuale annullamento degli atti della p.a. Mentre al giudice ordinario competono le controversie relative ai diritto soggettivi, al giudice amministrativo spettano quelle relative agli interessi legittimi.
3)Tributari: esercitano la giurisdizione relativa alle controversie tra i cittadini e l’amministrazione finanziaria statale;
4)Militari: in tempo di pace esercitano la giurisdizione solo sui reati commessi dai membri delle forze armate; in tempo di guerra esercitano la giurisdizione secondo quanto previsto dalla legge.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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