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Procedura di tutela in via amministrativa

E’attuata dalla stessa amministrazione su ricorso degli interessati, attraverso un procedimento amministrativo  al di fuori di ogni intervento del giudice ordinario o amministrativo.
Nel nostro ordinamento sono previsti ricorsi amministrativi:
1)In opposizione: diretto all’autorità che ha emanato l’atto, per rettificare l’atto impugnato.
2)Gerarchico: proposto alla autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato l’atto. Costituisce un rimedio di carattere generale ammesso sia per motivi di legittimità che  di merito ed a tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
La proposizione del ricorso gerarchico è facoltativa e la mancata proposizione del ricorso gerarchico non preclude la proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo.
3)Straordinario al Capo dello stato: esso è  denominato:
-straordinario: perché presuppone esaurita la possibilità di esperire gli altri rimedi amministrativi, essendo ammesso soltanto contro atti amministrativi definitivi;
-eliminatorio: perché comporta, nel caso di accoglimento, solo decisioni di annullamento;
-proponibile soltanto per i vizi di legittimità.
Viene riconosciuta la facoltà dell’amministrazione e del controinteressato di richiedere che la decisione sul ricorso straordinario sia devoluta al tribunale amministrativo in sede giurisdizionale.
Il ricorso deve essere proposto entro 120 giorni.
Il decreto del Presidente della Repubblica, che decide il ricorso straordinario, può essere impugnato innanzi alla giurisdizione amministrativa solo per vizi di forma e di procedura. Può proporsi inoltre ricorso per revocazione alla stesso Presidente della Repubblica.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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