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Art. 35 c.d.c.: forma e interpretazione delle clausole


L’art. 35(1) c.d.c. prescrive a carico del professionista l’obbligo di chiarezza e di comprensibilità nel redigere e nel proporre clausole contrattuali al consumatore: la chiarezza nella redazione e la comprensibilità nella terminologia utilizzata sono elementi funzionali all’effettiva comprensione del rapporto contrattuale.
Dalla prescrizione in termini di chiarezza emerge la necessità dell’utilizzo da parte del professionista di meccanismi redazionali semplici e leggibili nella presentazione del contratto (con riguardo, in via esemplificativa, alla dimensione dei caratteri tipografici); dal requisito della comprensibilità risulta il carattere accessibile della lingua e della terminologia usata.
La violazione dell’obbligo di trasparenza da parte del professionista è indice di vessatorietà e ne configura elemento idoneo a fondare il relativo giudizio in quanto manifestazione di contrarietà a buona fede.
L’art. 35(2) c.d.c. sancisce il criterio della cosiddetta interpretatio contra proferentem disponendo che, nel caso in cui il senso di una clausola sia ambiguo, prevalga l’interpretazione più favorevole al consumatore.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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