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Gli effetti della nullità nei confronti delle parti e dei terzi nella disciplina dei contratti


La legge in taluni casi fa seguire ad un contratto nullo determinate conseguenze, ma al di là di tali ipotesi, esso non produce effetti.
L’atto di autonomia, riprovato dall’ordinamento, si trova in una situazione di originaria e definitiva inefficacia; le prestazioni eseguite saranno ripetibili e viene a mancare il titolo per il trasferimento di beni con esso realizzato.
Certo l’atto non è irrilevante: se le parti hanno eseguito la sua prestazione si è realizzato uno spostamento di ricchezza di cui si può chiedere la restituzione, ma ciò è possibile nel termine indicato dalla legge.
Altre volte il contratto nullo può essere preso in considerazione come semplice fatto da cui la legge fa derivare alcune conseguenze.
Resta fermo, comunque, che il difetto o l’anomalia causa di nullità, preclude al regolamento di interessi, programmato dalle parti, di realizzare i suoi effetti tipici.
Questa totale e definitiva inefficacia implica che la nullità è opponibile ai terzi e si applica in pieno il principio in base al quale, eliminando il diritto del titolare, cadono anche le posizioni di coloro che da esso dipendono.
Un’eccezione sia nel caso si tratti di beni mobili registrati o di beni immobili e l’atto nullo sia trascritto nei registri immobiliari: l’art. 2652 n.6 c.c. prevede che, se la domanda di nullità è trascritta dopo 5 anni dalla trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti di chi ha acquistato in buona fede, in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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