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Il diritto di recesso nei settori dell’energia e del gas, nel mercato delle telecomunicazioni e nei mercati regolati


Il diritto di recesso viene disciplinato in modo specifico anche relativamente ai settori dell’energia e del gas.
In tale contesto il d.l. 73/2007 devolveva all’Autorità per l’energia elettrica e il gas il compito di introdurre nuove regole per il recesso.
L’Autorità ha così emanato la deliberazione 144/2007, la quale dispone che “il cliente finale che non ha esercitato la propria idoneità, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di un mese”; mentre in ordine al diritto di recesso del cliente finale che ha già esercitato la propria idoneità occorre distinguere tra:
cliente finale domestico, in tal caso, il termine di preavviso previsto in contratto “non può essere superiore a un mese ed è esercitabile in qualsiasi momento”;
cliente finale non domestico, nel qual caso è necessario operare una ulteriore distinzione tra:
piccole imprese (alimentate in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiore a 200 mila m3/anno): in tal caso il termine di preavviso, esercitabile in qualsiasi momento, non potrà essere “superiore a tre mesi”;
le altre imprese: per tale ipotesi si prevede “un termine di preavviso, esercitabile in qualsiasi momento, non superiore a tre mesi per i contratti di durata annuale e non superiore a sei mesi per i contratti di durata pluriennale o superiore all’anno”.
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di recesso “la volontà di esercitare il diritto di recesso deve essere manifestata dal cliente finale interessato in forma scritta, con inoltro secondo le modalità previste dal contratto”.
Anche nel mercato delle telecomunicazioni “la garanzia che il diritto di recesso possa essere esercitato senza penalizzazioni è stata oggetto di intervento normativo”.
Il riferimento è al Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), il quale dispone che gli abbonati:
hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali;
sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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