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Il giudizio di annullamento: elementi differenziali rispetto alla nullità


- La convalida e la rettifica: mentre la nullità comprime il potere di autonomia, l’annullabilità espande tale potere anche oltre la conclusione del contratto, consentendo al contraente nel cui interesse è prevista l’azione, di valutare l’opportunità di eliminare o meno gli effetti del contratto.
Quando il contraente reputi ancora conveniente e utile l’assetto di interessi viziato o anomalo, può convalidarlo mediante un atto (convalida espressa) o un comportamento (convalida tacita); in ogni caso, la convalida rende definitivo e, quindi, non più annullabile il contratto.
L’art. 1432 c.c. prevede altresì la possibilità di rettifica, con la quale la parte non caduta in errore rende definitivamente efficace il contratto, modificandone il contenuto in conformità all’intento effettivo della controparte; il suo esercizio rende, quindi, il contratto definitivamente efficace e preclude l’annullamento;

- L’annullabilità parziale: manca una norma corrispondente all’art. 1419 c.c. ed è dubbia la possibilità di un annullabilità parziale del contratto.
Peraltro, l’art. 1446 c.c. prevede, per i contratti plurilaterali, l’annullabilità del vincolo di una sola parte, se la partecipazione non deve considerarsi essenziale; e l’art. 624 c.c. parla della possibile caducazione di singole disposizioni testamentarie.
D’altra parte è la necessità di una soluzione articolata che non ha consentito di provvedere, per l’annullabilità, un precetto simile all’art. 1419 c.c.: è difficile pensare ad un vizio di capacità, che incida solo su di una parte del contenuto negoziale, ma tale difficoltà non può estendersi ad altri casi, ove il giudizio di disvalore colpisce un comportamento;

- Effetti dell’annullamento fra le parti e nei confronti dei terzi: se un contratto è annullabile esiste un titolo sino al momento dell’annullamento, anche se tale pronuncia ha effetto retroattivo.
Fra le parti, quindi, la pronuncia di annullamento rende prive di causa e, di conseguenza, ripetibili anche le prestazioni già eseguite, con un limite: se il contratto è annullato per incapacità di un contraente, questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta, se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.
Per quanto attiene ai terzi, occorre distinguere se l’annullamento derivi o meno da incapacità legale: in caso affermativo, la sentenza è opponibile ai terzi; negli altri casi, il codice tratta diversamente i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso in buona o mala fede e a titolo gratuito: se l’acquisto è a titolo oneroso ed in buona fede, l’annullamento del contratto non può essere opposto al terzo, a meno che la domanda di annullamento sia trascritta prima della trascrizione del suo acquisto; se l’acquisto è a titolo gratuito o a titolo oneroso, ma in mala fede, l’annullamento pregiudicherà i diritti del terzo.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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