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Il recesso nei contratti ad esecuzione istantanea e nei contratti di durata


È opportuno distinguere a seconda che il recesso intervenga:
- nei contratti ad esecuzione istantanea, nei quali la facoltà di recedere, laddove prevista, può essere esercitata solo finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione;
- nei contratti di durata, nei quali, invece, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente; anche se, in tal caso, il recesso non ha effetto (salvo patto contrario) per le prestazioni già eseguite o - in corso di esecuzione.
In ordine a tale categoria di contratti sembra opportuno rilevare che:
qualora sia previsto, dalla legge o dalle parti, un termine, il diritto di recesso non spetta ai contraenti, in mancanza di una disposizione legale o pattizia;
quando, invece, il contratto sia stipulato a tempo indeterminato, il diritto di recesso è esercitabile da ciascun contraente anche qualora non sia stato previsto dalle parti né disciplinato dalla legge.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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