L'art. 1368 c.c.: pratiche interpretative
                                    
Ai sensi dell’art. 13681 c.c. “le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso”.
L’art. 13682 c.c. specifica poi che “nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa”.
La norma fa emergere la nozione di uso interpretativo.
La ratio sottesa alla norma è l’uniformità piuttosto che la comune intenzione delle parti, la quale è inconoscibile dal momento che l’apertura alle regole dell’interpretazione oggettiva deriva proprio dal fallimento di quelle in tema di interpretazione soggettiva.
Si è rilevato come i criteri individuati dalla norma in esame non siano più adeguati all’attuale realtà dei traffici giuridici, in quanto non sempre è possibile individuare un luogo di conclusione del contratto.
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Dettagli appunto:
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                                Autore:
                                Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
 - Università: Università degli Studi di Firenze
 - Facoltà: Giurisprudenza
 - Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
 
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