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L'essenzialità nella disciplina dei contratti


L’essenzialità è descritta nell’art. 1429 c.c., e si ha quando:

- l’errore cade sulla natura o sull’oggetto del contratto, si è voluto distinguere la figura da altri fenomeni irrilevanti, come l’errore sui motivi, che concerne un difetto di previsione o fatti che “formano materia del rischio che ciascuno corre nel compiere atti impegnativi”.
Non è facile, però, precisare ciò che attiene alla natura e all’oggetto del contratto.
Si osserva in una pronunzia recente che “la parte che deduce di essere incorsa in un errore di fatto sulla natura di un contratto e ne chiede l’annullamento deve indicare quale altro contratto intendeva concludere”; può dunque essere rilevante l’erronea scelta di un “modello contrattuale inidoneo a soddisfare l’interesse reale del contraente”, ma ciò deve riguardare “gli effetti tipici del contratto”, ciò perché non può essere rilevante l’errore sugli effetti che derivano dalla legge e non può trovare tutela “l’inconsapevolezza di determinati effetti legalmente derivanti dal contratto”.
L’errore sulla natura incide sul tipo di effetti che con l’atto si intende realizzare.
L’errore sull’oggetto si riferisce al contenuto del contratto, escludendo solo quelle previsioni che restano nella sfera ideale dei contraenti e non sono oggettivate nell’atto;

- l’errore cade sull’identità dell’oggetto della prestazione, ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso.
Per quanto concerne l’identità, è bene precisare che resta escluso da tale elemento il valore della cosa: ciò perché “l’errore sulla valutazione economica della cosa da parte di uno dei contraenti attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo”, “con la conseguenza che esso è irrilevante ai fini dell’annullamento del contratto”.
Ciò perché non è riconosciuta dall’ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell’autonomia contrattuale, e all’errore sulle proprie valutazioni.
Per quanto attiene alle qualità, si ha errore quando il dichiarante attribuisce “alla cosa qualità che non ha e non che deve avere”, perché se le qualità mancanti sono quelle essenziali per l’uso cui è destinata o quelle promesse dal venditore si avrà inadempimento e non invalidità;

- l’errore cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti per il consenso.
Viene qui in rilievo qualsiasi circostanza soggettiva del contraente che sia stata erroneamente valutata in modo riconoscibile e sia determinante del consenso.
Si reputa che possa avere un significato la consistenza patrimoniale o il reddito, purché si provi la loro influenza determinante sulla formazione del consenso e la riconoscibilità dell’errore;
l’errore di diritto che sia stato la ragione unica o principale del contratto.
L’annullabilità del contratto per errore di diritto ricorre quando il consenso di una parte sia determinato da falsa rappresentazione circa l’esistenza, l’applicabilità o la portata di una norma giuridica, e tale vizio sia rilevabile dall’altro contraente con l’uso della normale diligenza.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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