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La scrittura privata nei contratti


Perché un documento possa essere qualificato come scrittura privata è necessaria la sottoscrizione, con cui si rende imputabile l’atto al soggetto da cui proviene.
Il principio della necessaria sottoscrizione della scrittura privata deve essere letto alla luce della cosiddetta “crisi della sottoscrizione”.
Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.
La disposizione ha incontrato difficoltà applicative dal momento in cui si è diffusa la prassi di dettare al telefono i telegrammi.
La soluzione offerta dalla giurisprudenza è quella di ritenere che al telegramma sia riconosciuta l’efficacia probatoria della scrittura privata se il mittente prova che l’atto è stato affidato all’ufficio incaricato di trasmetterlo “per sua opera o iniziativa”.
Se si intende avanzare pretese contro il firmatario di un documento di cui non si possiede l’originale, la legge prevede che la fotocopia abbia la stessa efficacia dell’originale “se la loro conformità con l’originale è attestata dal pubblico ufficiale ovvero non è espressamente disconosciuta”.
La giurisprudenza non ha esitato a ritenere che “alla riproduzione di un documento mediante il servizio telefax deve riconoscersi l’efficacia probatoria attribuita alle scritture private” se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi.
La firma elettronica digitale è risultato di una procedura che si fonda sull’utilizzo di due coppie di chiavi crittografiche: una privata nota solo al soggetto che la utilizza e una pubblica risultante da pubblici registri.
Il legislatore ha sancito che qualsiasi firma elettronica “soddisfa il requisito legale della forma scritta”.
La sola eccezione che riguarda la sottoscrizione concerne le persone affette da cecità per le quali la l. 18/75 prevede che essa sia effettuata apponendo un segno di croce.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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