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La violenza nella disciplina dei contratti


La disciplina del codice civile; gli elementi: la minaccia di far valere un diritto
La violenza morale è il “motivo determinante del consenso del violentato”: motivo che si fonda sul timore dovuto all’altrui minaccia; la violenza morale è, dunque, minaccia volta ad estorcere il consenso.
Perché la minaccia sia idonea ad invalidare il negozio ai sensi dell’art. 1427 c.c. deve essere specificamente finalizzata ad estorcere il consenso, provenire dal comportamento posto in essere da una delle parti o da un terzo e risultare di natura tale da incidere sulla scelta del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.
La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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