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Prescrizione dell’azione di annullamento


L’azione di annullamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.
Questa disposizione, differente da quella vigente in tema di incapacità legale, rafforza la tutela dell’affidamento e la certezza della circolazione affievolendo la protezione del soggetto incapace.
In tema di incapacità di disporre per testamento per incapacità naturale, il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno in cui sono state eseguite le disposizioni testamentarie.
In ordine al matrimonio contratto dall’incapace di intendere o di volere, invece, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza propendono per l’annullabilità (nonostante il silenzio della norma e la previsione della sola nullità del matrimonio).
Si ritiene, però, applicabile la prescrizione ordinaria decennale e non quella abbreviata quinquennale prevista in materia di contratto.
Si decade dall’azione si vi è stata coabitazione per almeno un anno dopo che l’incapace ha riacquistato la piena capacità di intendere e di volere.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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