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Proposta ferma e opzione nei contratti


L’oblato con la proposta ferma acquista una situazione solo procedimentale caratterizzata “non da una pretesa ma da un potere di perfezionare il contratto senza che al proponente sia dato, in qualche modo, di potersi sottrarre all’impegno preso”.
Diversamente, nella opzione il beneficiario è titolare di una situazione soggettiva caratterizzata dalla possibilità di perfezionare, con un proprio atto, la sequenza e dall’interesse a regolare un conflitto patrimoniale in ordine all’acquisizione del bene; sicché risulta netta la differenza fra le due figure.
Con la proposta ferma il dichiarante conforma il procedimento di conclusione del contratto secondo un ordine che egli stesso determina attribuendo all’oblato un potere che vive nella sola dimensione del procedimento e si comprende come quest’ultimo non possa rifiutare la proposta.
Con l’opzione, invece, le parti regolano due aspetti diversi: il procedimento formativo dell’atto e gli interessi patrimoniali sottostanti di tal che la posizione dell’oblato è del tutto diversa.
In conclusione, la proposta ferma ha effetto solo procedimentale e struttura unilaterale; sicché:
- il vincolo unilaterale crea una soggezione ed un corrispettivo potere dell’altro di perfezionare il contratto;
- è essenziale un termine e la sua assenza non può essere colmata dal giudice: se manca la conseguenza non può che essere la nullità;
- ha un significato solo procedimentale perché il dichiarante dà impulso al procedimento di conclusione del contratto;
- la revoca non produce effetto.
L’opzione è costituita da un momento procedimentale ma è anche una fattispecie autonoma; sicché:
ha struttura bilaterale e le parti regolano gli interessi sottostanti;
dal patto sorge un diritto, di opzione, che è negoziabile;
il termine ha una disciplina positiva e diversa dalla proposta ferma; in caso le parti non abbiano disposto niente può essere fissato su richiesta dal giudice.
Il dato in comune alla proposta ferma e all’opzione è costituito dalla situazione soggettiva del proponente (soggezione) ma diverse sono la struttura, gli effetti e la disciplina positiva.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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