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Titolo III Parte II del Codice del consumo: disciplina delle pratiche commerciali scorrette


Il Titolo III, come ricordato, è stato oggetto della profonda modifica ad opera del d.lgs. 146/2007.
Esso adesso non tratta più della pubblicità ingannevole e comparativa, ma detta compiutamente la disciplina delle pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori.
Essa intende tutelare direttamente gli interessi economici dei consumatori lesi dalle pratiche commerciali scorrette e solo indirettamente tutela le attività legittime delle imprese nei confronti di quelle dei loro concorrenti sleali.
La normativa in esame si applica a “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori” poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto e, dunque, prima, durante e dopo la stipula del contratto.
Il nucleo della disciplina è il divieto di pratiche commerciali scorrette.
Sono tali quelle pratiche idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che esse raggiungono o al quale sono dirette.
La disciplina in esame distingue le pratiche scorrette in due categorie:
pratiche ingannevoli, sono quelle che contengono informazioni non vere ovvero che, in qualsiasi modo, sono idonee a indurre in errore il consumatore medio, inducendolo a prendere una decisione che non avrebbe altrimenti preso;
pratiche aggressive, sono invece quelle che mediante molestie, coercizioni, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limitino o siano idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta o il comportamento del consumatore medio, inducendolo ad assumere una decisione che altrimenti non avrebbe preso.
In relazione ad entrambe le categorie di pratiche, il Codice del consumo fornisce un elenco tassativo di ipotesi da ritenere in ogni caso vietate (cosiddetta lista nera); ma occorre tenere presente che sono altresì vietate tutte le pratiche che, seppur non presenti in tale elenco, siano ingannevoli o aggressive ai sensi delle definizioni, o siano comunque scorrette ai sensi della clausola generale, che deve ritenersi una vera e propria norma di chiusura del sistema.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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