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Violenza di un terzo e violenza diretta contro terzi


Occorre ricordare che la violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo “e ciò a prescindere dall’essere tale violenza nota o ignota al contraente che se ne giova”.
Da ciò si è osservato che la minaccia rileva non solo quando è “deliberatamente posta in essere come tale”, ma anche nel caso in cui sia “meramente colposa, non intenzionale”.
Se, invece, la violenza è rivolta verso beni o soggetti terzi produce annullamento del contratto “anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o un ascendente di lui”.
Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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