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I principi sull’azione: l’art. 1112 cost.


L’art. 111 cost. veniva modificato nel 1999, con l’affermazione del principio del giusto processo.
Il nuovo testo dell’art. 1112 cost., oltre ad esigere la terzietà e l’imparzialità del giudice, afferma che “ogni processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità”.
Il principio del contraddittorio ripropone la regola, espressa nell’art. 101 c.p.c., secondo cui il giudice non può statuire sulla domanda se la parte nei cui confronti è stata proposta non sia stata regolarmente evocata in giudizio.
Il principio costituzionale della “parità” delle parti precisa che ogni parte deve disporre degli stessi strumenti di tutela.
In questa prospettiva il principio del contraddittorio integra innanzi tutto il diritto alla difesa.
Di recente la Corte Costituzionale ne ha fatto applicazione a proposito del giudizio di ottemperanza.
Il giudizio di ottemperanza è soggetto a una disciplina particolare, che non contemplava la necessità della notifica del ricorso all’Amministrazione resistente.
Il contraddittorio era già stato garantito nel giudizio di merito e, dato che si trattava solo di eseguire la sentenza, non sembrava essenziale prescrivere nuovi adempimenti per assicurarlo anche nel giudizio di ottemperanza.
La Corte Costituzionale ha affermato però che tale normativa deve essere applicata in coerenza con i principi costituzionali: se il ricorso per l’ottemperanza non sia stato notificato dal ricorrente alla parte resistente, il giudice amministrativo, d’ufficio, deve disporne la comunicazione, in modo che la parte resistente possa difendersi adeguatamente.
Il principio del contraddittorio non si esaurisce sul piano delle prerogative della parte resistente rispetto alla parte ricorrente, ma ha una portata più generale: esige che ogni parte sia posta nelle condizioni di interloquire su ogni questione rilevante per la decisione della vertenza.
Questa portata più generale ha trovato eco nella giurisprudenza amministrativa, che spesso ha invocato il principio del contraddittorio anche a favore del ricorrente, come elemento del diritto d’azione, per sostenere che il cittadino deve essere posto nelle condizioni di conoscere con pienezza l’attività amministrativa che intende contestare in giudizio.
Nel principio del contraddittorio troverebbero, così, una maggiore garanzia istituti che precedono la stessa instaurazione del giudizio, come l’accesso agli atti amministrativi.
Nel processo amministrativo, il principio del contraddittorio, nella sua portata più generale, è parso talvolta in conflitto con l’esigenza di rendere più spedito il giudizio.
Per queste vertenze, nella legislazione più recente sono stati introdotti riti speciali.
La Corte Costituzionale si è pronunciata in proposito e non ha ritenuto che la legislazione speciale in questione fosse illegittima: ha affermato infatti che la legge può ammettere una decisione del giudice prima della decorrenza di tutti i termini fissati per l’esercizio delle attività di difesa; ha però sostenuto che il giudice non può adottare una decisione accelerata se le parti abbiano richiesto di svolgere ulteriori attività processuali che risultino obiettivamente rilevanti per il giudizio.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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