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La distinzione fra interessi legittimi e diritti soggettivi nel diritto amministrativo


La distinzione fra interessi legittimi e diritti soggettivi può apparire agevole quando si confrontino certe ipotesi stereotipe di queste posizioni soggettive: si pensi al caso del cittadino interessato a un potere discrezionale dell’Amministrazione e al caso del cittadino creditore di un’obbligazione pecuniaria nei confronti della stessa Amministrazione.
Nel primo caso si ritiene pacificamente che possa essere identificato solo un interesse legittimo: al cittadino l’ordinamento non garantisce neppure la pretesa a un risultato utile; di conseguenza la garanzia della posizione del cittadino viene concepita solo in correlazione con le modalità di esercizio del potere dell’Amministrazione.
Nel secondo caso, invece, l’ordinamento riconosce e garantisce la pretesa a un risultato utile predeterminato.
Ma la distinzione appare molto più difficile in altre ipotesi.
Si pensi al caso, molto discusso, di un’attività vincolata dell’Amministrazione.
La distinzione non rileva solo sul piano formale: in passato, tenuto conto dell’indirizzo giurisprudenziale che negava il diritto al risarcimento dei danni nel caso di lesione di interessi legittimi, alla diversità di qualificazione delle posizioni del cittadino finiva col corrispondere anche una diversa intensità di tutela.
Veramente irrinunciabile in uno Stato democratico sono la garanzia e l’ampiezza della tutela nei confronti dell’Amministrazione, e non le nozioni e le forme attraverso le quali tale tutela è stata interpretata.
La ragione di un’attenzione particolare per la tutela nei confronti dell’Amministrazione è costituita dall’esigenza di una maggiore adeguatezza ed efficacia della tutela, proprio per il carattere pubblico del soggetto e per il suo porsi, rispetto al cittadino, come “autorità”.
Si noti che, in questa logica, risulta però contraddittorio invocare la nozione dell’interesse legittimo per giustificare una tutela meno intensa del cittadino rispetto a quella offerta dal diritto comune.
Eppure solo da un decennio la Corte di Cassazione, rivedendo un proprio indirizzo costantemente negativo, ha ammesso anche per la lesione di interessi legittimi il risarcimento dei danni.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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