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Il “luogo” degli atti


Il codice non detta regole generali con riguardo al luogo in cui gli atti del procedimento si possono o si devono compiere, ma da tante disposizioni del codice si ricavano preziose indicazioni sull'importanza che assume il luogo nel compimento di un atto.

Al luogo si fa altresì riferimento per designare gli spazi territoriali entro i quali è consentito al giudice di muoversi liberamente per atti del proprio ufficio (artt. 294 comma V e 398 comma V).

Un limite al compimento di atti fuori del territorio nazionale si ricava dal fatto che al giudice italiano solo eccezionalmente è consentito il compimento diretto e personale di atti all'estero, nel rispetto della normativa pattizia (art. 696 comma I).

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