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Le nullità “relative”


Le nullità relative sono quelle che, non rientrando nell'art. 178, non possono aspirare alla qualifica di nullità generali e non possono quindi concorrere alla bipartizione di queste in assolute e relativamente assolute.

Circa il modo della rilevazione, le nullità relative non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice, ma solo su eccezione di parte (art. 181 comma I).

Circa il tempo, le nullità relative vanno incontro a sanatoria qualora non siano eccepite nei momenti processuali analiticamente fissati dall'art. 181:

a) le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che il giudice dell'udienza preliminare dichiari chiusa la discussione ai sensi dell'art. 424 comma I, e proceda alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio;

b) le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dal'art. 491 comma I. Entro il medesimo termine, o con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma II, che non siano state dichiarate dal giudice;

c) le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.
I termini per eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.

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