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L'atto iniziale e l'atto conclusivo del procedimento penale


Dato che anteriormente alla notizia di un reato non è immaginabile alcuna attività processuale, ove gli atti attraverso i quali si estrinseca la notitia criminis potessero essere qualificati come appartenenti agli atti del processo, sarebbero essi a costituirne il momento iniziale. A questa conclusione perviene chi propone una nozione effettuale di atto processuale: siccome è processuale ogni atto che nasce e vive ai fini del rapporto processuale, sono atti processuali la querela, la denuncia, il referto. La conclusione non è appagante.

Nell'attuale codice non si rinvengono elementi che possano indurre a riconsiderare l'affermazione secondo la quale la nozione di atto processuale non è così ampia da ricomprendere gli atti che costituiscono le normali forme di estrinsecazione della notitia criminis. Al contrario, anzi, in un momento in cui avrebbe avuto modo di dire in termini espliciti che la notitia criminis appartiene al procedimento, il codice ha mostrato in maniera evidente di non condividere tale avviso (si pensi all'art. 337 comma II in cui non vi è previsione di nullità nell'ipotesi in cui difetti la sottoscrizione).

Si può concludere che gli atti nei quali si estrinseca la notitia criminis, pur essendo dotati di rilevanza processuale (costituendo il veicolo che porta all'instaurazione del processo), non sono essi stessi atti del procedimento. La conclusione giustifica le affermazioni secondo le quali: a) la legge per la sospensione dei termini nel periodo feriale non è applicabile al termine per proporre querela; b) per lo stesso termine non è consentita la restituzione; c) gli artt. 109 e 122 non sono applicabili agli atti nei quali viene tradotta la notitia criminis.

Un diverso discorso va fatto per gli atti di polizia giudiziaria: la loro appartenenza al procedimento trova esplicito riconoscimento in varie norme del codice (si veda l'art. 350, in correlazione agli artt. 179 comma I e 177).

L'attività della polizia giudiziaria costituisce dunque il momento iniziale del procedimento, il cui primo atto va individuato fra quelli posti in essere nel tempo intercorrente tra l'acquisizione della notizia di un reato e l'informativa indirizzata al pm (art. 347). È possibile pertanto che vi sia procedimento prima ancora che sulla scena processuale facciano ingresso imputato, pm e giudice.

Assai più agevole l'individuazione dell'ultimo atto del procedimento. Gli artt. 648 e 650 indicano infatti il momento in cui diventano irrevocabili ed esecutivi le sentenze e i decreti penali. Va però tenuto presente che è possibile una reviviscenza del processo in epoca successiva all'irrevocabilità: si peni all'esperimento di un mezzo d'impugnazione straordinario o all'insorgere di una delle questioni affidate dal titolo terzo del libro decimo agli organi giurisdizionali della fase esecutiva.

Tratto da GLI ATTI di Gianfranco Fettolini
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