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Introduzione al concetto di proprietà privata

La proprietà privata

La Costituzione italiana, all’art. 42, riconosce il diritto alla proprietà privata: “La proprietà è pubblica e privata. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

La proprietà privata è dunque un diritto riconosciuto e garantito dalla legge, la quale però fissa anche dei limiti al suo esercizio.

Infatti, l’art. 42 introduce la funzione sociale della proprietà, che configura appunto un limite ad essa, individuabile nel dovere di esercitare i propri diritti in modo non egoistico, cioè senza comportare un eccessivo sacrificio degli interessi altrui, ma piuttosto nell’interesse dell’intera collettività.

Lo stesso termine “funzione” delinea uno scopo nel diritto di proprietà, uno scopo sociale appunto, che consiste nel bilanciare diritti e doveri nell’interesse della comunità a cui si appartiene. Inoltre, la Costituzione riconosce – nei casi stabiliti dalla legge - l’espropriazione per pubblica utilità, per motivi di interesse generale e salvo comunque il diritto del proprietario di ottenere un giusto indennizzo.

Afferma infatti l’art. 42 terzo comma: “La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale”. Anche l’art. 834 cc contiene le stesse previsioni: “Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità”.

L’espropriazione è dunque il più forte limite alla proprietà, dato che il diritto del proprietario viene, in questo modo, sacrificato a vantaggio dell’interesse collettivo. In caso di contrasto tra interesse privato ed interesse pubblico è, dunque, quest’ultimo a prevalere. La legge prevede comunque un’indennità, come risarcimento per il proprietario che ha subito l’espropriazione e che ha perciò perso il suo diritto, il quale è divenuto, come si dice in questi casi, affievolito.

La normativa in materia di determinazione dell’indennità che spetta al proprietario in caso di espropriazione ha subito nel tempo numerosi cambiamenti, il che ha portato all’elaborazione di differenti principi.

 In ogni caso l’Italia sembra essere l’unico Paese europeo nel quale non viene corrisposto un giusto risarcimento agli espropriati. In Germania, invece, in determinate circostanze, ad esempio quando vi è un forte valore affettivo, si riconosce un indennizzo superiore al valore venale del bene.

Dal canto suo, la Corte Costituzionale, dal 1957 ad oggi, ha continuamente affermato che la Costituzione, all’art. 42, non garantisce l’integrale ristoro economico per i soggetti che subiscono l’espropriazione.

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