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Diritto romano: actio empti, ex stipulatu, redhibitoria e aestimatoria

DIRITTO ROMANO: ACTIO EMPTI, EX STIPULATU, REDHIBITORIA E AESTIMATORIA


Il sistema civilistico classico sarebbe stato quindi impostato alternativamente sull'actio empti, data in funzione risarcitoria contro il venditore di mala fede, e sull'actio ex stipulatu, daqta contro il venditore in buona fede in presenza di una verborum obligatio.
L'actio empti era esperibile a scopo di risoluzione o di riduzione del prezzo anche nei confronti del venditore di buona fede.
Gli edili curuli (magistrati che avevano la giurisdizione per i contratti che si facevano nei mercati) avevano introdotto due editti per la compravendita di schiavi e animali.

Proprio in questi editti si evidenzia la nozione tecnica di vizio occulto, come vizio non palese che non sia stato espressamente dichiarato all'atto del contratto: sulla base dell'editto relativo alla compravendita degli schiavi il venditore ha infatti l'obbligo di indicare chiaramente ogni difetto dello schiavo tale da incidere seriamente sul suo valore. In mancanza di tale dichiarazione, il compratore può agire tramite actio redhibitoria. L'azione può essere proposta entro sei mesi, ed è diretta alla restituzione del prezzo pagato, previa restituzione dello schiavo.

In alternativa abbiamo l'actio aestimatoria, per il compratore che vuole tenersi lo schiavo però con una riduzione del prezzo.
L'unica obbligazione del compratore è quella di trasferire al venditore la proprietà del prezzo. Scaduto il termine per il pagamento, al venditore spettavano gli interessi.
Ciascuna delle parti, infine, non può pretendere l'adempimento dell'altra se non offre a sua volte l'adempimento della propria obbligazione.
Il venditore rispondeva per custodia della cosa che ancora si trovava presso di lui: rispondeva quindi per furto o danno, ma non per i casi in cui il perimento fosse dovuto all'uso della forza, o comunque per i casi di forza maggiore. Ogni rischio di perimento è a carico del compratore, il quale rimane pertanto obbligato al pagamento del prezzo.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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