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Il bene giuridico come criterio di classificazione dei reati nel codice del 1930


I delitti sono contenuti nel Libro Secondo del codice che si articola in Titoli tutti etichettati come “Delitti contro” qualcosa, rendendo evidente come, almeno formalmente, il metro è costituito dal bene giuridico protetto.
Tuttavia ad un più approfondito esame dei raggruppamenti allestiti dal codice, ci si accorge che il parametro utilizzato non sempre è quello del bene giuridico, ma spesso è il soggetto attivo, il tipo di condotta, l’oggetto materiale della stessa, ecc…
Le contravvenzioni sono contenute nel Libro Terzo del codice, in cui i Titoli sono classificati in base ad un criterio del tutto diverso da quello del bene giuridico.
Le contravvenzioni sembrano volte più alla tutela di funzioni che di beni giuridici veri e propri, proteggendo essenzialmente la funzione amministrativa cui è demandata la soluzione di un conflitto tra gli interessi in gioco.
La legislazione speciale, infine, è classificata in parte sulla base di modelli riconducibili allo schema classico della tutela di un bene giuridico, ma la restante, e maggiore, parte sembra ricalcata sullo stampo, tipico delle contravvenzioni, della tutela delle funzioni.
In conclusione, se analizziamo con gli occhi e in base ai termini moderni, anche il Libro Secondo sui delitti può ritenersi classificato in base alla tutela delle funzioni.

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