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I rapporti tra polizia giudiziaria e magistratura


Il principio posto dall'art. 109 Cost (l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria) è diretto ad assicurare, nell'ambito di una piena indipendenza dell'ordine giudiziario, la più sicura e autonoma disponibilità dei mezzi d'indagine.

Anche l'attuale normativa processualpenalistica rimane fortemente condizionata da tutte quelle remore sempre manifestate allorquando s'è parlato di creare un autonomo corpo di polizia giudiziaria posto alle esclusive dipendenze della magistratura. Preoccupazione del legislatore è stata quella di cercar di soddisfare l'esigenza di una dipendenza funzionale la più effettiva possibile della polizia dall'autorità giudiziaria, ma di escludere qualsiasi forma di subordinazione gerarchica.

Il codice configura (art. 56) tre strutture nelle quali sono inseriti i soggetti a cui vengono attribuiti compiti di polizia giudiziaria: a) i servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; b) le sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica; c) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.
a) I servizi di polizia giudiziaria comprendono (art. 12 disp. att. cpp) tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni assegnate dal codice alla polizia giudiziaria (art. 55 cpp).

b) In ordine alle sezioni – composte da personale destinato unicamente ad attività di polizia giudiziaria (art. 59 comma III cpp) – la loro struttura prevede (art. 5 disp. att. cpp) soggetti appartenenti alla polizia di Stato, all'arma dei carabinieri e alla guardia di finanza, che potranno essere affiancati da personale di polizia giudiziaria appartenente ad altri enti, su richiesta dell'autorità giudiziaria, ove si presentino particolari esigenze di specializzazione nell'attività d'indagine.

c) Infine, per le funzioni di polizia giudiziaria attribuite a soggetti che fanno parte di altri organi, il richiamo investe tutte le persone, dipendenti da enti pubblici o privati, incaricate di ricercare e di investigare su determinate specie di reati.

L'ufficio del pm impartisce di volta in volta le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i doversi organismi di polizia giudiziaria.

Circa i rapporti in cui si articolano gli uffici di polizia giudiziaria e l'autorità giudiziaria, l'art. 59 cpp disciplina una situazione di subordinazione variamente configurata, a seconda che si tratti delle sezioni o dei servizi di polizia.

Per le sezioni, dato che esse dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite, e cioè dai procuratori della Repubblica, il vincolo si presenta con particolare accentuazione; per i servizi appare invece più attenuato, dal momento che si ipotizza non già una dipendenza del servizio nel suo complesso, ma soltanto una responsabilità dell'ufficiale preposto ai servizi nei confronti del procuratore della Repubblica.
Ogni ufficio della procura della Repubblica, al quale compete la titolarità del potere d'indagine, dispone della rispettiva sezione, mentre l'ufficio della procura generale dispone di tutte le sezioni operanti nel distretto di corte d'appello. È prevista inoltre la disponibilità anche da parte dei giudici i quali si avvarranno delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso i corrispondenti uffici della procura. Ogni autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni e può altresì avvalersi di ogni servizio od organo di polizia giudiziaria (art. 58 comma III), e ogni magistrato del pm per le indagini concernenti delitti di criminalità organizzata si avvale di norma, congiuntamente, dei servizi centrali e interprovinciali emanando le necessarie direttive per l'effettivo coordinamento investigativo, e il procuratore nazionale antimafia dispone della direzione investigativa antimafia nonché dei servizi centrali e interprovinciali impartendo le direttive intese a regolarne l'impiego a fini di indagine (art. 371bis comma I).

Si sottolinea poi che le funzioni di polizia sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria (art. 56), e che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (art. 59 comma III).

Si ribadisce dunque il concetto che nel'esercizio dell'attività di investigazione gli uffici di polizia sono soggetti esclusivamente al potere giudiziario, sicché le prescrizioni che ad esso competono non possono incontrare alcun ostacolo in eventuali proibizioni o imposizioni avversative provenienti dagli organismi amministrativi ai quali gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria gerarchicamente siano legati. Inoltre si chiarisce la necessità di operare pressoché solo seguendo le direttive dettate dall'autorità giudiziaria.

Tratto da LA POLIZIA GIUDIZIARIA di Gianfranco Fettolini
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