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Il responsabile civile


Può verificarsi che a rispondere del danno venga chiamato un soggetto diverso dall’imputato: il responsabile civile (vedi artt. 74 cpp e 185 comma II cp).

Il responsabile civile nasce da una forma di responsabilità che si suol definire “per fatto altrui”, le cui principali ipotesi riguardano:
a) genitori e tutori per i danni causati dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela (art. 2048 comma I cc);
b) precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte per i danni cagionati da fatto illecito di allievi o apprendisti, nel tempo in cui si trovano sotto la loro vigilanza (art. 2048 comma II cc);
c) padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti (art. 20499 cc);
d) proprietari e usufruttuari di veicoli per i danni prodotti dal conducente (art. 2054 comma III cc);
e) albergatore per la sottrazione, perdita, deterioramento di cose appartenenti a clienti (art. 1784 cc);
f) armatore di nave o esercente un aeromobile per danni commessi dall’equipaggio (artt. 274 e 878 cod. nav.).

Anche l’imputato può assumere la veste di responsabile civile per il fatto dei coimputati, ma solo nell’eventualità in cui venga prosciolto dalla responsabilità penale o venga pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere (art. 83 comma I), perché, ove sia riconosciuto responsabile, sorge per lui l’obbligo del risarcimento (integrale e solidale) dei danni ex delicto e per fatto proprio, che assorbe quello per i danni ex culpa per fatto altrui.

In ordine alla capacità di agire del responsabile civile, essa va accertata a norma della legge processuale civile (artt. 75 cpc e 77 cpp): può stare validamente in giudizio solo chi abbia il libero esercizio dei propri diritti.


Tratto da LE PARTI EVENTUALI di Gianfranco Fettolini
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