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L’ingresso nel processo penale del responsabile civile: la citazione


Il responsabile civile può trovare ingresso in sede penale attraverso due vie: la citazione o l’intervento volontario.

L’art. 83 comma I stabilisce che il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile o del pm quando abbia esercitato l’azione di risarcimento o di restituzione nell’interesse del danneggiato incapace. In una particolare ipotesi individuata dalla Corte costituzionale (sent. n. 112/1998) la citazione può essere richiesta anche dall’imputato il quale, ove si tratti di responsabilità civile derivante da assicurazione obbligatoria concernente la circolazione di veicoli a motore, può citare in giudizio come responsabile civile l’assicuratore per essere esonerato dal risarcimento nei confronti del terzo danneggiato.

La richiesta di citazione del responsabile civile, possibile sin dal momento in cui s’è costituita la parte civile, è consentita sia per l’udienza preliminare sia per il dibattimento, che rappresenta l’invalicabile termine ad quem (art. 83 comma II); un’eventuale sentenza di condanna pronunciata nei confronti del responsabile civile chiamato in giudizio tardivamente dovrebbe considerarsi tamquam non esset.

La citazione del responsabile civile è ordinata dal giudice avanti al quale il processo è pendente, e il relativo decreto, pronunciato a seguito di una sommaria verifica dell’ammissibilità della richiesta, deve contenere (art. 83 comma II):
a) le generalità o la denominazione della persona costituitasi parte civile con l’indicazione del suo difensore e le generalità o la denominazione del responsabile civile;
b) l’indicazione del petitum;
c) l’invito a costituirsi nei modi prescritti dalla legge;
d) la data e la sottoscrizione del giudice che dispone la citazione e dell’ausiliare che lo assiste.

Al responsabile civile che venga citato a comparire in giudizio deve essere assegnato, con espressa indicazione nel decreto di citazione, un termine che intercorra tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio, uguale a quello previsto per la vocatio in jus dell’imputato (Corte cost. n. 430-453/1992), affinché egli sia messo in condizione di svolgere validamente ogni attività difensiva che ritenga opportuna ai fini del giudizio stesso.
Copia del decreto di citazione deve essere notificata, a cura della parte civile, oltre che all’interessato, al pm e all’imputato (art. 83 comma IV).

La citazione è nulla se, per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale di essa o per nullità della notifica, il responsabile civile non viene posto in condizione di esercitare i propri diritti nell’udienza preliminare o nel giudizio (artt. 83 comma V e 178 cpp). Il regime al quale è sottoposta la nullità in questione è quello delineato dall’art. 180 cpp: può essere dedotta dall’interessato o rilevata anche d’ufficio dal giudice, ma non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado se essa ha operato per l’udienza preliminare; non oltre la deliberazione della sentenza del grado successivo se ha operato per il giudizio. In ogni caso, la nullità è sanata se il responsabile civile sia egualmente comparso o abbia rinunciato a comparire (vedi art. 184 cpp).

Ove intervenga revoca o esclusione della costituzione di parte civile, viene privata di efficacia la citazione del responsabile civile (art. 83 comma VI).
Ordinata la citazione del responsabile civile, questi può costituirsi in ogni stato e grado del processo con dichiarazione proposta anche a mezzo di procuratore speciale (art. 84 comma I). Tale costituzione, che adempie un onere in quanto realizza un interesse a intervenire sulla pretesa avanzata dalla parte civile, si pone come presupposto per la valida presenza del responsabile civile in sede processuale e per la sua qualificazione come parte.

Il responsabile civile può costituirsi sia prima dell’udienza che nella stessa (art. 84 comma I).

La dichiarazione di costituzione, a pena di inammissibilità, deve contenere (art. 84 comma II):
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce con le generalità del suo rappresentante legale;
b) il nome e il cognome del difensore con l’indicazione della procura, nonché la sottoscrizione del difensore stesso (vedi art. 100).
Anche per il responsabile civile vige la regola dell’immanenza della sua costituzione,

Tratto da LE PARTI EVENTUALI di Gianfranco Fettolini
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